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 Oggetto del messaggio: Re: H.: fallimento di un’adozione
MessaggioInviato: 23/03/2010, 14:12 
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Iscritto il: 03/12/2009, 10:07
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Ciao Simona,
la tua risposta mi ha suscitato un'altra domanda ossia: quali sono i documenti che una coppia deve presentare per adottare un bambino? Lo può scegliere?
Grazie mille
Sara

Ciao Sara,
scusami del silenzio ma abbiamo avuto problemi con la linea internet causati dal mal tempo.
Per una coppia che vuole adottare un bambino l'iter da effettuare è molto laborioso e si può riassumere in sette tappe:

I TAPPA : La dichiarazione di disponibilità
La prima tappa, per chi desideri adottare un bambino straniero, è il Tribunale per i minorenni competente per il territorio di residenza.
Una volta individuato il Tribunale, occorrerà rivolgersi all ufficio di cancelleria civile per presentare la "dichiarazione di disponibilità" all'adozione internazionale.
Oltre alla dichiarazione vanno allegati i seguenti documenti in carta semplice:
Certificato di nascita dei richiedenti;
Stato di famiglia;
Dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori degli adottanti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio davanti al segretario; oppure, qualora fossero deceduti:
Certificato di morte dei genitori dei richiedenti;
Certificato rilasciato dal medico curante;
Certificati economici: mod.101 o mod.740 oppure busta paga;
Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti;
Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto.
Gli aspiranti genitori adottivi devono in primo luogo rispondere ai requisiti previsti dall'art.6 della legge n.184/1983 e pertanto possono presentare la dichiarazione di disponibilità:
le coppie coniugate;
sposate al momento della dichiarazione di disponibilità (è computabile la precedente convivenza more uxorio per almeno tre anni se documentata);
non aventi in corso o di fatto alcuna separazione;
con una differenza massima entrambi di 45 anni (e minima di 18) con il figlio da adottare;
in possesso delle capacità di educare, istruire e mantenere il figlio adottivo (requisiti che saranno oggetto dell'indagine dei Servizi territoriali, dopo il primo controllo da parte del Tribunale).
Se il Tribunale per i minorenni ravvisa la manifesta carenza dei requisiti sopra descritti, pronuncia immediatamente un decreto di inidoneità.
Qualora invece non vi sia stato niente da rilevare, entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, il giudice minorile trasmette la documentazione relativa alla coppia aspirante, ai servizi degli Enti locali.

2ª TAPPA: L'indagine dei servizi territoriali
I servizi degli Enti locali hanno il ruolo importante di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale. Il lavoro dei servizi è volto alla stesura di una relazione da inviare al Tribunale, che fornirà al giudice gli elementi di valutazione sulla richiesta della coppia.
In questa fase è anche compito dei servizi informare in modo corretto e completo gli aspiranti genitori adottivi sulle condizioni di vita dei bambini nei paesi di loro provenienza e sugli stili di vita a cui sono abituati.

3ª TAPPA: Il decreto di idoneità
Una volta ricevuta la relazione il Tribunale convoca i coniugi e può, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. A questo punto il giudice decide se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto attestante l'insussistenza dei requisiti all’adozione. E' chiaro che il Tribunale prende la decisione con riferimento agli accertamenti compiuti dai servizi, che costituiscono la base per la valutazione dell'idoneità.
Una volta rilasciato, il decreto viene inviato alla Commissione per le adozioni internazionali e all'ente autorizzato, se è già stato scelto dai coniugi.

4ª TAPPA: Inizia la ricerca
La coppia in possesso del decreto di idoneità, deve iniziare entro 1 anno dal suo rilascio la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali.
Rivolgersi ad un ente autorizzato è un passo OBBLIGATO perché si possa realizzare una valida adozione internazionale. L'ente segue i coniugi e svolge le pratiche necessarie per tutta la procedura.

5ª TAPPA: L' "incontro" all'estero
Si tratta della fase più delicata e importante dell'intera procedura di adozione. In questa fase l'ente autorizzato al quale i coniugi si sono rivolti si fa carico della procedura di adozione nel paese straniero scelto.
Se gli incontri della coppia con il bambino si concludono con un parere positivo anche da parte delle autorità del paese straniero, l'ente trasmette gli atti e le relazioni sull'abbinamento adottando-adottanti alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, attestando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione de L'Aja all'articolo 4.
Se invece gli incontri non si concludono positivamente, l'ente ne prende atto e ne informa la Commissione italiana, relazionando anche sui motivi in base ai quali l'abbinamento non si è rivelato rispondente all'interesse del minore. Notizia questa utile, anzi indispensabile, per eventuali, possibili abbinamenti successivi.
L'ente autorizzato deve trasmettere tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, che ne cura la conservazione.

6ª TAPPA: Il rientro in Italia
Una volta ricevuta dall'ente autorizzato la documentazione sull'incontro avvenuto all'estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizione della Convenzione de L'Aja.

7ª TAPPA: La conclusione
Dopo che il bambino è entrato in Italia, e sia trascorso l eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l'ordine, da parte del Tribunale per i minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).
Con la trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano e un membro a tutti gli effetti della nuova famiglia "multi-etnica" che è appena nata.

Un caro saluto
Chuquibambilla, Simona Zaini, volontaria
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 Oggetto del messaggio: Re: H.: fallimento di un’adozione
MessaggioInviato: 23/03/2010, 14:16 
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Iscritto il: 03/12/2009, 10:07
Messaggi: 49
costanza ha scritto:
com'è andata? Siete riuscite ad avere i documenti?


Ciao Costanza,
ebbene dopo mesi di mal tempo domani riusciamo a partire alla ricerca di documenti per il piccolo H.
Incrociamo la dita stavolta.
Grazie dell'interessamento vi terrremo aggiornati.
Saluti

Chuquibambilla, Simona Zaini, volontaria

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